Resta fermo quanto previsto dagli articoli 21-segundo e 21-ter. I termini per la riscossione decorrono dalla data in cui il provvedimento di archiviazione o la sentenza sono comunicati all'ufficio competente; alla comunicazione provvede la cancelleria del giudice che li ha emessi. (2) 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal https://www.studio-legale-roma.com/tutela-italiani-detenuti-lisbona-portogallo.html